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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36091
Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Banca d'Italia

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero

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Banche autorizzate in Italia

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e

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9. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento

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Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca

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1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco

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7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

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1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli

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2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione

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1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

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6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli

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3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il

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trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da

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4. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del provvedimento di sospensione.

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5. Al funzionario della Banca d'Italia si applica l'art. 72, comma 9.

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4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

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3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

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3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le societa' indicate nel

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7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari, al fine di agevolare

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1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a

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1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al

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4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni

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2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad

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1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

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1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in

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1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli

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5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

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8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di

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3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

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1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.

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1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo

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7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello

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2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

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9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo.

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2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

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3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse

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2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi

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5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

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3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

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2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

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4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il

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2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco.

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